L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi su fotovoltaico e detrazioni con una nota ufficiale in risposta ad un quesito inviato da un consulente del gruppo FER – Fonti Energetiche Rinnovabili.

In estrema sintesi:

  • a patto che si rinunci alle tariffe del conto energia, gli impianti possono godere delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (50% fino al 30 giugno 2013 e 36% a partire dal 1 luglio 2013), ma non di quelle del 55% per la riqualificazione energetica;
  • alla detrazione fiscale è possibile abbinare lo Scambio sul Posto

In attesa di ulteriori dettagli anche da parte del GSE, riportiamo la nota ufficiale:

Prot 2012/137364.
Egregio Sig. XX,
in merito alla Sua mail del 20 settembre u.s., Le confermo che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.
Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale aumenta al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Di conseguenza dal 1° luglio 2013 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione, prevista per un ammontare massimo di spese di 48.000 euro, avrà carattere permanente, sostituendo sia il regime transitorio (detrazione fiscale del 50%), che opera solo fino al 30 giugno 2013, sia la detrazione per il risparmio energetico (detrazione fiscale del 55%).
Il nuovo articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili dell’energia (lett. h del citato articolo), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.
L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, quindi, può rientrare nell’agevolazione, ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto “Conto Energia”, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l’articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l’installazione di “pannelli solari” esclusivamente “per la produzione di acqua calda”, non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.
Rimane ferma, quindi, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Per quanto attiene ai soggetti che possono usufruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, la detrazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
* proprietari o nudi proprietari;
* titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
* locatari o comodatari;
* soci di cooperative divise e indivise;
* imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
* soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Le ricordo, infine, che per qualsiasi dubbio può consultare le nostre “Guide sulle agevolazioni fiscali” sulle ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico, pubblicate sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Documentazione – Guide fiscali. Per qualsiasi informazione riguardante il “Quinto Conto Energia” può consultare la guida pubblicata sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici)
Distinti Saluti
IL CAPO UFFICIO
Rita Femia

Fonte: FER – Fonti Energetiche Rinnovabili

Comments are closed.