Il GSE ha pubblicato un documento contenente chiarimenti riguardo le facilitazioni concesse agli impianti fotovoltaici installati nelle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La Legge 1° agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 20 e il 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, al comma 7 ha disposto che:

“Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013”.

In riferimento a quanto previsto dalla legge, il GSE ha pubblicato un documento dove precisa che:

• “gli impianti fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione installati su fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

Per impianto realizzato si intende un impianto che, alla data del sisma, risultava essere entrato in esercizio e che, alla stessa data, risultava ammesso alle tariffe incentivanti o per il quale ricorrevano i presupposti per l’ammissione alle tariffe incentivanti in ragione della sua classificazione come “piccolo impianto” o della sua iscrizione al Registro in posizione utile, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011.
Gli impianti realizzati, ubicati su edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero:
– mantengono le tariffe incentivanti, già riconosciute dal GSE, per un periodo di 20 anni, al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di riattivazione dell’impianto;
– accedono, se non ancora incentivati dal GSE, alle tariffe incentivanti di cui al Dm 5 maggio 2011, nei valori previsti per il primo semestre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

• gli impianti fotovoltaici realizzati sui fabbricati distrutti possono essere ricostruiti anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio;

Gli impianti realizzati, ubicati su fabbricati distrutti, anche nel caso fossero ricostruiti a terra:
– mantengono le tariffe incentivanti, già riconosciute dal GSE, per un periodo di 20 anni, al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di riattivazione dell’impianto (anche in caso di totale ricostruzione);
– accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto alla data di entrata in esercizio, se non ancora incentivati dal GSE.
In caso di totale o parziale ricostruzione, la potenza degli impianti non può eccedere quella ammessa all’incentivazione o quella indicata nel titolo autorizzativo, per gli impianti non ancora oggetto di incentivazione

• gli impianti fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe 1° semestre del Quarto Conto Energia), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Per impianto già autorizzato si intende un impianto che, alla data del sisma, non era ancora entrato in esercizio e per il quale, al 30 settembre 2012, erano stati conseguiti i rispettivi titoli autorizzativi.
Per gli impianti già autorizzati, ubicati nelle aree agricole dei territori colpiti dal sisma, i termini per l’entrata in esercizio di cui all’art. 65, comma 2 del D.L. 1/2012 come convertito dalla Legge 27/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2013. Resta ferma al riguardo la sussistenza di tutte le altre condizioni inerenti alla data di conseguimento del titolo autorizzativo e quelle di cui all’art. 10, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 28/2011″.

Niente Registro e niente limite di costo cumulato annuo

Infine, il Gestore comunica che “tutti gli impianti contemplati nel presente documento, che rispondono alle definizioni di impianti realizzati o già autorizzati, non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro per accedere agli incentivi e, pur concorrendo al raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, sono comunque ammessi agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 anche se sia stato raggiunto il limite di costo stabilito dal Decreto”.

Per la lista dei Comuni interessati e maggiori dettagli rimandiamo al testo del comunicato:

Conto Energia: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Fonte: GSE

 

Comments are closed.