Dal 31 maggio rinnovabili elettriche e termiche obbligatorie nei nuovi edifici
Riportiamo integralmente un articolo del sito Nextville che descrive in dettaglio la nuova normativa in materia edilizia che riguarda le energie rinnovabili applicate ai nuovi edifici.
Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 ha completamente ridefinito i tempi e i criteri di integrazione delle rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a ristrutturazione rilevante”.
Il Dlgs 28/2011 (articolo 2, comma 1, lettera m) ha introdotto per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, definendolo come un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
Le fonti rinnovabili dovranno ora coprire, con percentuali di obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento degli edifici.
Rimandiamo ai Riferimenti in fondo alla news per un completo approfondimento delle nuove regole. Ci limitiamo qui a segnalare alcuni tra gli aspetti più significativi:
• gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi di integrazione, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi (ad esempio Fondo Kyoto) e di garanzia;
Attenzione: ad oggi è difficile prevedere come il GSE riuscirà a gestire l’erogazione degli incentivi tenendo conto – al contempo – degli obblighi di integrazione previsti dal Dlgs 28/2011. Ad esempio: in che modo impatteranno questi nuovi obblighi con il meccanismo del Conto energia per il fotovoltaico?
• per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%;
• le Regioni possono prevedere valori di integrazione superiori rispetto a quelli del Dlgs 28/2011;
• Regioni e Comuni avrebbero dovuto adeguare le proprie disposizioni in materia di obbligo di rinnovabili sugli edifici secondo le disposizioni del Dlgs 28/2011, entro il 25 settembre 2011. In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale.
• in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Finalmente, dopo oltre 20 anni di obblighi via via inattuati, posticipati o abrogati, e a meno di sorprese dell’ultima ora, dovremmo essere alla vigilia di un profondo mutamento nel settore edilizio che potrebbe portare numerosi vantaggi in termini di innovazione e qualità del costruito.
Fonte: Filippo Franchetto – NextvilleRiportiamo integralmente un articolo del sito Nextville che descrive in dettaglio la nuova normativa in materia edilizia che riguarda le energie rinnovabili applicate ai nuovi edifici.
Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 ha completamente ridefinito i tempi e i criteri di integrazione delle rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a ristrutturazione rilevante”.
Il Dlgs 28/2011 (articolo 2, comma 1, lettera m) ha introdotto per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, definendolo come un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
Le fonti rinnovabili dovranno ora coprire, con percentuali di obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento degli edifici.
Rimandiamo ai Riferimenti in fondo alla news per un completo approfondimento delle nuove regole. Ci limitiamo qui a segnalare alcuni tra gli aspetti più significativi:
• gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi di integrazione, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi (ad esempio Fondo Kyoto) e di garanzia;
Attenzione: ad oggi è difficile prevedere come il GSE riuscirà a gestire l’erogazione degli incentivi tenendo conto – al contempo – degli obblighi di integrazione previsti dal Dlgs 28/2011. Ad esempio: in che modo impatteranno questi nuovi obblighi con il meccanismo del Conto energia per il fotovoltaico?
• per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%;
• le Regioni possono prevedere valori di integrazione superiori rispetto a quelli del Dlgs 28/2011;
• Regioni e Comuni avrebbero dovuto adeguare le proprie disposizioni in materia di obbligo di rinnovabili sugli edifici secondo le disposizioni del Dlgs 28/2011, entro il 25 settembre 2011. In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale.
• in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Finalmente, dopo oltre 20 anni di obblighi via via inattuati, posticipati o abrogati, e a meno di sorprese dell’ultima ora, dovremmo essere alla vigilia di un profondo mutamento nel settore edilizio che potrebbe portare numerosi vantaggi in termini di innovazione e qualità del costruito.
Fonte: Filippo Franchetto – Nextville