Il Gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 (di seguito: “Decreto”) recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale relativo agli anni di produzione 2010 e 2011, di seguito riportato:

tabelle mix energetici 2010-2011

Il mix energetico medio nazionaleè stato così calcolato:

Anno 2010 – consuntivo

– per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono stati utilizzati:

  • i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5 del suddetto Decreto. A tal fine il GSE pubblica i mix energetici di produzione così come ricevuti da ogni singolo produttore;
  •  i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 (mix energetico iniziale cip 6/92);i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;

– per l’energia elettrica importata la normativa prevede l’attribuzione a fonti rinnovabili della quota di energia associata alle Garanzie di Origine estere rilasciate nei Paesi di produzione dagli organismi preposti (circa 34 TWh su un’importazione netta complessiva pari a circa 44 TWh) e l’attribuzione della quota residua (circa 10 TWh) alle fonti diverse dalle rinnovabili secondo il mix energetico dell’Europa dei 15 dell’anno 2010 (fonte Eurostat).

Anno 2011 – preconsuntivo

per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono stati utilizzati:

  • i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5 del suddetto Decreto. A tal fine il GSE pubblica i mix energetici di produzione così come ricevuti da ogni singolo produttore;
  • i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 (mix energetico iniziale cip 6/92);
  • i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;
– per l’energia elettrica importata la normativa prevede l’attribuzione a fonti rinnovabili della quota di energia associata alle Garanzie di Origine estere rilasciate nei Paesi di produzione dagli organismi preposti (circa 35 TWh su un’importazione netta complessiva pari a 45 TWh) e l’attribuzione della quota residua (circa 10 TWh) alle fonti diverse dalle rinnovabili secondo il mix energetico dell’Europa dei 15 dell’anno 2010 (fonte Eurostat).

Si specifica inoltre che, in applicazione delle Direttive UE in tema di norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, le suddette determinazioni e pubblicazioni hanno solo la finalità di “consentire ai fornitori di energia elettrica di specificare nelle fatture e in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali, la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato negli anni precedenti”. Si segnala, infine, che le percentuali del mix energetico sopra riportate sono calcolate in maniera significativamente diversa da quelle relative agli obiettivi nazionali del “20-20-20”, fissati in sede europea con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per le quali si fa riferimento al consumo interno lordo nazionale e non all’energia elettrica immessa nel sistema elettrico come nel caso della “Fuel Mix Disclosure”.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del Decreto, le imprese di vendita sono tenute a comunicare ai propri clienti finali nei documenti di fatturazione, con frequenza almeno quadrimestrale nel corso dell’anno,  lo Schema A di cui all’allegato 1 del medesimo Decreto, da completare con le informazioni di propria competenza come determinate dal GSE e reperibili tramite l’applicativo informativo “FUEL-MIX” nella voce di menù “visualizzazione mix calcolato”.

Tali informazioni dovranno essere riportate anche nei siti internet delle medesime imprese di vendita e rese disponibili al cliente in fase pre-contrattuale.

Si comunica che il GSE ha provveduto a determinare per l’anno 2010 e per l’anno 2011 il mix energetico “complementare” nazionale decurtando dal mix medio nazionale l’ammontare complessivo di Certificazioni di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili (CO-FER) cedute dai produttori ai venditori e di Garanzie di Origine estere, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all’energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.

È possibile consultare le determinazioni del GSE relative ai mix energetici nella sezione del sito Gas e servizi energetici > Mix energetici e Offerte verdi

Fonte: GSEIl Gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 (di seguito: “Decreto”) recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale relativo agli anni di produzione 2010 e 2011, di seguito riportato:

tabelle mix energetici 2010-2011

Il mix energetico medio nazionaleè stato così calcolato:

Anno 2010 – consuntivo

– per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono stati utilizzati:

  • i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5 del suddetto Decreto. A tal fine il GSE pubblica i mix energetici di produzione così come ricevuti da ogni singolo produttore;
  • i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 (mix energetico iniziale cip 6/92);i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;

– per l’energia elettrica importata la normativa prevede l’attribuzione a fonti rinnovabili della quota di energia associata alle Garanzie di Origine estere rilasciate nei Paesi di produzione dagli organismi preposti (circa 34 TWh su un’importazione netta complessiva pari a circa 44 TWh) e l’attribuzione della quota residua (circa 10 TWh) alle fonti diverse dalle rinnovabili secondo il mix energetico dell’Europa dei 15 dell’anno 2010 (fonte Eurostat).

Anno 2011 – preconsuntivo

per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale sono stati utilizzati:

  • i dati trasmessi dai produttori al GSE ai sensi dell’art. 5, comma 5 del suddetto Decreto. A tal fine il GSE pubblica i mix energetici di produzione così come ricevuti da ogni singolo produttore;
  • i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione convenzionati Cip 6/92 (mix energetico iniziale cip 6/92);
  • i dati a disposizione del GSE relativi agli impianti di produzione operanti in regime di scambio sul posto;
– per l’energia elettrica importata la normativa prevede l’attribuzione a fonti rinnovabili della quota di energia associata alle Garanzie di Origine estere rilasciate nei Paesi di produzione dagli organismi preposti (circa 35 TWh su un’importazione netta complessiva pari a 45 TWh) e l’attribuzione della quota residua (circa 10 TWh) alle fonti diverse dalle rinnovabili secondo il mix energetico dell’Europa dei 15 dell’anno 2010 (fonte Eurostat).

Si specifica inoltre che, in applicazione delle Direttive UE in tema di norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, le suddette determinazioni e pubblicazioni hanno solo la finalità di “consentire ai fornitori di energia elettrica di specificare nelle fatture e in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali, la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato negli anni precedenti”. Si segnala, infine, che le percentuali del mix energetico sopra riportate sono calcolate in maniera significativamente diversa da quelle relative agli obiettivi nazionali del “20-20-20”, fissati in sede europea con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per le quali si fa riferimento al consumo interno lordo nazionale e non all’energia elettrica immessa nel sistema elettrico come nel caso della “Fuel Mix Disclosure”.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del Decreto, le imprese di vendita sono tenute a comunicare ai propri clienti finali nei documenti di fatturazione, con frequenza almeno quadrimestrale nel corso dell’anno, lo Schema A di cui all’allegato 1 del medesimo Decreto, da completare con le informazioni di propria competenza come determinate dal GSE e reperibili tramite l’applicativo informativo “FUEL-MIX” nella voce di menù “visualizzazione mix calcolato”.

Tali informazioni dovranno essere riportate anche nei siti internet delle medesime imprese di vendita e rese disponibili al cliente in fase pre-contrattuale.

Si comunica che il GSE ha provveduto a determinare per l’anno 2010 e per l’anno 2011 il mix energetico “complementare” nazionale decurtando dal mix medio nazionale l’ammontare complessivo di Certificazioni di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili (CO-FER) cedute dai produttori ai venditori e di Garanzie di Origine estere, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all’energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.

È possibile consultare le determinazioni del GSE relative ai mix energetici nella sezione del sito Gas e servizi energetici > Mix energetici e Offerte verdi

Fonte: GSE

Comments are closed.